Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una disciplina organica per gli Enti del Terzo Settore (ETS), incluse norme specifiche sulla trasparenza contabile e sui controlli. La revisione legale degli ETS presenta peculiarità significative rispetto alle imprese commerciali: il professionista che opera in questo settore deve conoscere la normativa del terzo settore, i modelli contabili specifici e le finalità non lucrative che guidano la gestione.

Gli ETS: chi sono e quali sono soggetti alla revisione

Gli ETS comprendono forme diverse di organizzazione: gli obblighi contabili e di controllo vanno verificati in base alla forma giuridica e alla disciplina applicabile. Per associazioni e fondazioni del Terzo settore, l’art. 31 CTS richiede la nomina di un revisore legale o di una società di revisione quando si superano, per due esercizi consecutivi, due di questi tre limiti:

  • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro.
  • Ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 3 milioni di euro.
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.

La nomina è richiesta anche quando sono costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10, fermo quanto previsto dall’art. 30 per l’organo di controllo che esercita la revisione. La sola appartenenza a una rete associativa non introduce la soglia di 4,5 milioni. Per cooperative sociali, imprese sociali e altre forme particolari occorre verificare le norme specifiche.

Il bilancio degli ETS: una struttura diversa dall'impresa

Il bilancio ETS dell’art. 13 comprende stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione secondo la modulistica applicabile. La legge 104/2024 ha modificato le condizioni del rendiconto per cassa: gli enti privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro possono utilizzare questo modello. Per entrate non superiori a 60.000 euro è previsto un rendiconto aggregato, anche per enti con personalità giuridica, secondo il modello adottato nel 2026 e le relative condizioni.

Occorre verificare anche l’esercizio cui si riferisce il bilancio e le decorrenze chiarite dal Ministero. Gli enti che operano prevalentemente in forma commerciale e le imprese sociali richiedono un controllo della disciplina specifica: non è corretto applicare a tutte le forme di ETS un unico schema.

Il bilancio sociale: trasparenza verso gli stakeholder

L’art. 14 CTS prevede il bilancio sociale per gli ETS con entrate superiori a un milione di euro, ferma la disciplina specifica delle imprese sociali. Questo documento e la revisione legale del bilancio sono adempimenti distinti: il superamento del milione, da solo, non determina la nomina del revisore ai sensi dell’art. 31. L’organo di controllo, quando nominato, svolge inoltre il monitoraggio delle finalità dell’ente e l’attestazione di conformità del bilancio sociale prevista dall’art. 30, comma 7.

Il RUNTS: iscrizione e mantenimento dei requisiti

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è il registro in cui si iscrivono gli ETS per acquisire la qualifica e accedere ai benefici fiscali del CTS. La corretta tenuta contabile, il rispetto degli obblighi di trasparenza e il vincolo di non distribuzione degli utili sono condizioni essenziali per mantenere l'iscrizione. Il revisore ha un ruolo chiave nella verifica di conformità a questi requisiti.

Differenze rispetto alla revisione delle imprese commerciali

Le principali specificità della revisione degli ETS: assenza di obiettivo di profitto (si valuta l'efficienza nell'uso delle risorse per le finalità statutarie); prevalenza di entrate da donazioni, contributi pubblici e quote associative (rischio di conformità elevato); importanza della verifica dei vincoli di destinazione dei fondi ricevuti da donatori o bandi; necessità di valutare la coerenza delle attività con l'oggetto sociale.

Il revisore degli ETS: competenze richieste

Il revisore degli ETS deve combinare le competenze tecniche della revisione legale con la conoscenza specifica del quadro normativo del terzo settore. Dott.ssa Maddalena Carollo, Revisore Legale n. 111768, supporta ETS di varie dimensioni nella revisione dei bilanci, nella predisposizione della rendicontazione per il RUNTS e nella verifica della conformità agli obblighi del Codice del Terzo Settore.

Domande frequenti

Quando un ETS è obbligato alla revisione legale?

Per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, l’art. 31 CTS richiede la nomina quando si superano per due esercizi consecutivi due dei tre limiti: attivo 1.500.000 euro, entrate 3 milioni di euro, dipendenti medi 20. La nomina è richiesta anche in caso di patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10, fermo quanto previsto per l’organo di controllo che esercita la revisione. Per altre forme di ente vanno verificate le norme specifiche.

Quale modello di bilancio usano gli ETS?

Gli ETS privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro possono usare il rendiconto per cassa. Fino a 60.000 euro è previsto il modello aggregato anche per enti con personalità giuridica, con le condizioni e decorrenze applicabili. Il bilancio ETS ordinario comprende stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; per enti che esercitano prevalentemente attività commerciale o imprese sociali occorre verificare la disciplina specifica.

Il bilancio sociale coincide con la revisione legale?

No. L’art. 14 CTS prevede il bilancio sociale per ETS con entrate superiori a un milione di euro, ferma la disciplina delle imprese sociali. L’organo di controllo, quando nominato, svolge i compiti di monitoraggio e attestazione previsti dall’art. 30. Il superamento del milione, da solo, non determina l’obbligo di revisione legale dell’art. 31.

Come si verificano gli obblighi del proprio ente?

Servono forma giuridica, statuto, eventuali patrimoni destinati e bilanci degli esercizi rilevanti. Organo di controllo, revisione legale, modello contabile e bilancio sociale sono verifiche distinte; il solo totale delle entrate non basta per tutte le decisioni.

Fonti normative

Le condizioni applicabili dipendono dal soggetto e dall’esercizio di riferimento: prima di decidere, confrontate i documenti del vostro caso con la disciplina pertinente.