Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno delle società di capitali. Vigila sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione, a tutela di soci, creditori e mercato.

Quando è obbligatorio

Nelle S.r.l. l’art. 2477 prevede un organo di controllo o un revisore quando ricorrono le condizioni di legge: bilancio consolidato, controllo di una società obbligata alla revisione o superamento per due esercizi di almeno una soglia tra attivo 4 milioni, ricavi 4 milioni e dipendenti medi 20. L’organo di controllo può essere monocratico salvo diversa previsione statutaria: non scatta automaticamente un collegio. Nelle S.p.A. occorre distinguere il sistema di amministrazione e controllo adottato; nel sistema tradizionale è previsto il collegio sindacale.

I compiti di vigilanza

Il collegio verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, il rispetto dei doveri degli amministratori e la correttezza della gestione, riferendone all'assemblea.

Sindaci e revisione legale

Il collegio può svolgere anche la revisione soltanto quando legge e statuto lo consentono e ricorrono i requisiti previsti per i componenti. Nei casi in cui è richiesto un soggetto esterno le funzioni restano separate. Occorre verificare la configurazione della società prima di attribuire i due incarichi allo stesso organo.

Le responsabilità

I sindaci devono adempiere con professionalità e diligenza, rispondono delle proprie attestazioni e conservano il segreto sui fatti conosciuti per l’incarico. La legge 35/2025 ha modificato l’art. 2407: fuori dalle ipotesi di dolo, la responsabilità è limitata secondo multipli del compenso annuo previsti dalla norma. Un caso concreto richiede la verifica dei doveri violati, del danno e della disciplina temporale applicabile; non è corretto presentare una responsabilità solidale illimitata come regola generale attuale.

Sindaci e revisori: funzioni complementari

Il collegio sindacale vigila sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'organizzazione. Il revisore esprime un giudizio sull'attendibilità del bilancio. Le due funzioni possono coesistere o essere unificate in base alle scelte di governance societaria.

Come lo Studio Carollo supporta gli organi di controllo

Dott.ssa Maddalena Carollo (Revisore Legale n. 111768) affianca gli organi di controllo nella predisposizione dei verbali, nell'analisi dei documenti contabili e nella valutazione dei rischi, con un supporto concreto a tutela della responsabilità dei singoli sindaci.

Domande frequenti

Una S.r.l. deve sempre nominare un collegio sindacale?

No. Nei casi dell’art. 2477 c.c. è richiesta la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Salvo diversa previsione statutaria, l’organo di controllo può avere un solo componente. Vanno verificati statuto, limiti dimensionali, bilancio consolidato e controllo di società obbligate alla revisione.

Quali sono le responsabilità dei sindaci?

I sindaci devono agire con professionalità e diligenza, rispondono delle proprie attestazioni e devono conservare il segreto. La legge 35/2025 ha modificato l’art. 2407 c.c. introducendo, fuori dalle ipotesi di dolo, limiti collegati al compenso annuo. La valutazione di un caso concreto richiede anche di verificare la disciplina temporale applicabile.

Il collegio sindacale può svolgere anche la revisione legale?

Soltanto quando la disciplina applicabile e lo statuto lo consentono e sono soddisfatti i requisiti di iscrizione dei componenti al Registro dei revisori legali. Vigilanza e revisione restano funzioni diverse; la presenza del collegio non implica automaticamente che gli sia affidata la revisione.

Fonti normative

Le condizioni applicabili dipendono dal soggetto e dall’esercizio di riferimento: prima di decidere, confrontate i documenti del vostro caso con la disciplina pertinente.